IL TRIBUNALE 
 
    Esaminati gli atti del  procedimento  penale  n.  3153/2005  R.G.
della Procura della Repubblica (n. 290/2011  R.G.  del  Tribunate)  a
carico di G.P., nato a Pozzuolo Martesana il 20 gennaio  1925,  e  di
G.P., nata ad Avellino il 24 febbraio 1964; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Gli imputati suddetti sono stati rinviati al giudizio  di  questo
Tribunate per rispondere di gravi reati ma alla prima udienza, quella
del 29 marzo 2011, veniva presentata istanza di rinvio  dalla  difesa
dell'imputato G. per un legittimo impedimento a comparire a causa  di
gravi condizioni di  salute:  il  predetto  -  come  certificato  dal
direttore della Struttura Complessa di Cardiologia  dell'Ospedale  di
Terni, prof. B., - dimesso il 20 gennaio precedente,  ed  affetto  da
gravi patologie, in particolare da  scompenso  cardiaco  congestizio,
risultava «confinato nella propria residenza» con una vita quotidiana
svolta tra riposo a letto e in poltrona e con  qualche  deambulazione
domestica di breve durata, con previsione di nessun miglioramento per
un periodo di almeno sei mesi. 
    Il P.M. a fronte di tale certificato non si opponeva  al  rinvio,
come pure le parti civili: cosi' testualmente dal verbale di udienza:
«Il P.M. prende atto dell'istanza e non si oppone al rinvio. Le parti
civili nulla aggiungono». 
    Il processo veniva rinviato all'udienza del 25 ottobre 2011 ma in
tale  udienza  veniva  chiesto  ulteriore  rinvio   allegando   altro
certificato medico, datato 18 ottobre 2011, sempre a firma del  prof.
B., con il quale si attestava che dopo un primo periodo di  apparente
miglioramento il G. era di nuovo peggiorato. 
    Questa volta il Tribunale, a fronte della opposizione  del  P.M.,
basata sulla asserita genericita' del certificato, pure rinviando  il
dibattimento al 7 febbraio  successivo,  incaricava  il  dott.  L.C.,
medico legate e professore della Universita' degli Studi  di  Perugia
presso la sede di Terni, di accertare se le condizioni  dell'imputato
fossero tali da impedirgli di essere presente in udienza. 
    Il prof. C., con relazione  del  21  novembre  2011,  dopo  avere
visitato l'imputato, concludeva  affermando  che  le  condizioni  del
medesimo erano obiettivamente  molto  gravi,  tali  da  integrare  un
impedimento fisico alla partecipazione  all'udienza  ma  particolare,
nel senso che - cosi' testualmente  -  «...  In  un  simile  contesto
clinico il  trasferimento  dell'imputato  sarebbe  infatti  possibile
mediante l'utilizzo di un'autoambulanza  attrezzata  per  l'emergenza
urgenza,  mentre  la  sua  partecipazione  al  dibattimento   sarebbe
altrimenti    possibile    con    l'assistenza    medicospecialistica
(cardiologica)  in  loco»  al  fine  -  come  chiarito  nella  stessa
relazione  -  «...   di   affrontare   tempestivamente   l'improvviso
verificarsi di eventuali manifestazioni di scompenso cardiaco». 
    Il Tribunale, all'udienza del 7 febbraio, dopo avere dato lettura
della relazione del prof. C., nella  opposizione  del  P.M.  e  delle
parti civili che escludevano che la necessita' di un'autoambulanza  e
di uno  specialista  costantemente  vicino  all'imputato  in  udienza
costituissero un reale impedimento, disponeva il rinvio del  processo
all'udienza odierna (29 maggio  2011)  ritenendo  che  le  condizioni
accertate  dal  prof.  C.  non  consentissero  comunque,  stante   le
particolari condizioni meteorologiche e dei trasporti di quel  giorno
(era il giorno in cui tutta l'Italia risultava praticamente  bloccata
per la neve), la comparizione dell'imputato. 
    Alla udienza odierna la difesa  del  G.  ha  formulato  ulteriore
istanza di rinvio allegando  un  peggioramento  delle  condizioni  di
salute dell'imputato, tanto da avere reso necessario il suo  ricovero
presso la struttura cardiologica dell'Ospedale di Terni,  cosi'  come
attestato dal certificato  a  firma  del  prof.  B.  direttore  della
struttura:  «Il  paziente,  ricoveratosi   presso   il   reparto   di
Cardiologia degenza, in data 24 maggio 2012, si e' presentato con  un
quadro clinico riferibile ad uno scompenso cardiaco ventricolare, con
prevalenza di reperti connessi con la congestione venosa sistemica  e
polmonare. L'ecocardiogramma mostra disfunzione  sistolica  di  grado
intermedio (Frazione di eiezione = 40%). 
    Anche il ventricolo destro e'  coinvolto  come  si  evince  dalla
insufficienza tricuspidale,  dalla  ipertensione  polmonare  e  dalla
dilatazione della vena cava inferiore. E' stata subito impostata  una
terapia  complessa   volta   alla   eliminazione   della   ritenzione
generalizzata di liquidi, in  associazione  con  trattamento  diretto
alle vane patologie associate, come, ad esempio: il diabete  mellito,
l'ipertensione arteriosa e la insufficienza renale». 
    Avendo il P.M. e le partici civili contestato a  fronte  di  tale
quadro clinico la sussistenza  di  un  legittimo  impedimento,  anche
perche' il certificato  recante  la  data  del  25  maggio  2012  non
escludeva che il paziente potesse essere stato dimesso nel frattempo,
questo Tribunale ha disposto un controllo immediato presso l'Ospedale
tramite il presidio di  Polizia.  Alle  ore  11,55  e'  pervenuta  la
risposta: G.P.  risulta  ancora  ricoverato  alla  data  odierna  per
diagnosi e cura. 
    A questo punto, stante  l'opposizione  del  P.M.  e  delle  parti
civili  al  rinvio  del  dibattimento   per   legittimo   impedimento
dell'imputato, il Tribunale ha pronunciato la presente ordinanza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Il Tribunale non ha ragione di dubitare ne' della  attendibilita'
di quanto riportato nei certificati medici e  nella  relazione  sopra
ricordati ne', stante la loro professionalita' ed  esperienza,  delle
valutazioni espresse dai professori che li hanno  sottoscritti  circa
la obiettiva gravita' delle condizioni dell'imputato G. 
    Nonostante l'eta' non trascurabile (ben 87 aruai) non  si  tratta
semplicemente di «una situazione patologica cronica legata  all'eta'»
che di per se' sola non costituisce secondo la Suprema  Corte  (cosi'
sentenza 3 novembre 2011, n. 1371) legittimo impedimento a comparire,
ma di una situazione acuta, seppure caratterizzata da  fasi  alterne,
suscettibile  di  rendere  addirittura   pericolosa   per   la   vita
dell'imputato la partecipazione all'udienza alla  quale  ha  comunque
diritto. E del resto il fatto che il P.M., ed anche le  parti  civili
in verita', non si siano opposti all'udienza del  29  marzo  2011  al
rinvio per legittimo impedimento pure  a  fronte  di  una  condizione
patologica certo meno grave di quella attuale, conferma la  obiettiva
gravita' della condizione di salute del G., che caso  mai  e'  andata
chiaramente   peggiorando,   certo   favorita   anche   dall'avanzare
dell'eta'. 
    Ora, il Tribunale ritiene che alla data odierna e'  configurabile
un legittimo impedimento e che non sia possibile  formulare,  neanche
con approssimazione, una prognosi di miglioramento tale da consentire
di individuare fin da ora una data  per  celebrare  il  dibattimento,
cosicche', considerato anche che in considerazione della complessita'
della vicenda nessuna delle parti ha sollecitato  lo  stralcio  della
posizione dell'imputata G., il  Tribunale  si  vedrebbe  costretto  a
disporre il rinvio ad una udienza prossima, senza alcuna certezza  di
poter davvero celebrare  il  dibattimento,  con  evidente  disagio  e
disservizio non solo delle parti del presente processo ma  anche  del
servizio giustizia in generale  dal  momento  che  il  riservare  una
udienza al presente processo, sottrae ovviamente la  possibilita'  di
celebrare nel medesimo giorno  altri  processi  che  pure  potrebbero
trovare svolgimento. 
    La soluzione ragionevole sarebbe quella di operare in conformita'
agli artt. 70 e 71 c.p.p.. 
    Il  tenore  letterale  della  norma,  pure  tenendo  conto  della
interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 39 del 2004, non consente pero' di  applicare  tale  disciplina  a
situazioni di impedimento determinate  da  infermita'  fisica  e  non
psichica, cosicche', allo stato attuale della normativa il  Tribunale
non potrebbe che disporre rinvio di volta in volta,  senza  procedere
alla sospensione del procedimento e riconvocando tutte le  parti  con
gli inconvenienti sul servizio giustizia sopra rappresentati. 
    Il Tribunale ritiene  allora  che  la  normativa  suddetta  possa
contrastare con l'art. 111 della  Costituzione  nella  parte  in  cui
(secondo  comma,  ultima  parte)  pone  come  principio   di   valore
costituzionale anche quello della ragionevole durata del processo. 
    La durata ragionevole del processo significa infatti possibilita'
di pervenire in  un  tempo  ragionevole  ad  una  definizione  quando
sussistono appunto le condizioni per  lo  svolgimento  del  processo,
senza che si possa - al contrario - osservare che la sospensione  del
procedimento disposta dall'art. 71  determini  addirittura  l'effetto
opposto dal momento che si tratta appunto di una sospensione,  di  un
segmento temporale che non puo' essere considerato parte del processo
e che vale a porre una scansione  temporale  chiara,  predeterminata,
tale da consentire a tutti i protagonisti di organizzare  la  propria
attivita' in modo ordinato, senza ripetuti ed  inutili  tentativi  di
udienza. 
    Ma sotto questo profilo la normativa suddetta sembra  contrastare
anche con l'art.  97  della  Costituzione,  dovendo  il  concetto  di
organizzazione essere inteso in modo funzionale ed  essendo  evidente
che gli inconvenienti descritti (che trovano  ragione  nella  attuale
impossibilita' di operare in conformita' agli artt. 70  e  71  c.p.p.
nel caso in esame) finiscono con il nuocere non soltanto  al  singolo
processo ma all'attivita' del servizio giustizia in  generale.  Donde
anche il contrasto di tale normativa con il  principio  immanente  di
ragionevolezza. 
    Il Tribunale non ignora the con sentenza n. 354 del 1996 la Corte
costituzionale  ha  gia'  ritenuto   infondata   una   questione   di
legittimita' costituzionale diretta ad equiparare la impossibilita' a
comparire per impedimento fisico alla incapacita'  psichica  ma  tale
questione era stata sollevata con riferimento  ad  altre  norme,  per
assicurare il diritto di autodifesa, non certamente  con  riferimento
al principio di ragionevole durata  del  processo  (introdotto  nella
Costituzione in epoca successiva alla pronuncia della Corte) ne'  con
riferimento  all'art.  97  o  piu'  in  generale  al   principio   di
ragionevolezza. 
    Per questi motivi il Tribunale ritiene  di  poter  riproporre  la
questione in  quanto  certamente  rilevante  ai  fini  del  processo,
concernendo il diritto dell'imputato ad essere presente in udienza, e
non manifestamente infondata per le ragioni svolte.